10/02/2024
BONUS EDILIZI
BONUS EDILIZI

La materia dei bonus edilizi è stata negli scorsi anni e mesi oggetto di innumerevoli modifiche. Si fornisce quindi una sintesi delle misure applicabili dai contribuenti per il periodo d’imposta 2024.

Gli interventi edilizi effettuati nell’anno 2024 potranno fruire di numerose detrazioni fiscali.

Al fine di comprendere i limiti ed i requisiti per l’applicazione di ognuna di esse, è necessario prendere a riferimento non solo la disciplina istitutiva e regolante il singolo beneficio, ma anche tener conto degli aggiustamenti del Legislatore, introdotti con il Decreto Legge n. 212 del 29 dicembre 2023 (nel seguito anche Decreto Superbonus), il quale è intervenuto su diversi aspetti delle detrazioni previste per interventi edilizi. Sul punto si veda anche Decreto Superbonus: clausola di salvaguardia e altre novità.

Inoltre, dovendo il predetto Decreto essere convertito in legge, è notizia di questi giorni che - in sede di discussione della legge di conversione - sarebbero stati bocciati tutti gli emendamenti al testo del Decreto proposti.

Tuttavia, in virtù di quanto osservato negli scorsi anni, non è possibile escludere che la situazione nel seguito rappresentata possa essere oggetto di ulteriori modifiche ed aggiustamenti.

Nel seguito si affronteranno prima le detrazioni per interventi e nella seconda parte le detrazioni per acquisti, riconosciute a fronte del sostenimento di spese per l’acquisto di unità immobiliari, per cui gli interventi sono stati effettuati da un’impresa di costruzione o ristrutturazione.

Superbonus (art. 119 TUIR)

Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, la detrazione spetta nella misura del 70% ed esclusivamente ai seguenti soggetti:

  • condomini;
  • persone fisiche proprietarie (o comproprietarie) di edifici composti fino a 4 unità immobiliari;
  • Onlus;
  • associazioni di volontariato;
  • associazioni di promozione sociale.

La medesima detrazione del 70% spetta, per le spese sostenute nel 2024, anche per gli interventi “trainati” effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio.

Nel 2025, la detrazione spetterà con aliquota del 65%.

Il Superbonus rimane con aliquota del 110% fino al 31 dicembre 2025, solo nei seguenti casi previsti al comma 8-ter dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020:

  • per gli interventi effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • per i soggetti che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, per interventi su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito.

Con il nuovo intervento normativo (Decreto Superbonus) si introduce una sanatoria per chi non riuscirà a terminare i lavori relativi ai cantieri in corso che beneficiano del Superbonus 110% o 90%. Inoltre, viene previsto un obbligo per i contribuenti che beneficiano del Superbonus per gli interventi effettuati nei territori colpiti da eventi sismici ex art. 119 co. 8-ter del D.L. n. 34/2020 ed in relazione alle spese per interventi avviati successivamente al 30 dicembre 2023, di stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori agevolati con Superbonus, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Viene introdotto un ulteriore requisito della richiesta di titolo abilitativo per esercitare opzioni di cessione e sconto in relazione agli interventi agevolati con Superbonus effettuati in zone sismiche. Si veda il richiamato contributo Decreto Superbonus: clausola di salvaguardia e altre novità.

Bonus Barriere Architettoniche (art. 119-ter del D.L. n. 34/2020, con proroga dell’art. 1 comma 365 della L. n. 197/2022)

La detrazione IRPEF/IRES per gli interventi volti al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche spetta al 75% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

I soggetti che possono usufruire dell’agevolazione sono le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti ed i soggetti che conseguono reddito d’impresa.

Sono agevolabili gli interventi su edifici già esistenti. Per quanto riguarda la spesa massima ammissibile, la detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti o dispongano di uno o più accesso esterno autonomo;
  • 40.000 euro per unità immobiliare nel caso di edifici composti da due a otto unità immobiliari, per gli interventi sulle parti comuni dell’edificio;
  • 30.000 euro, moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, in caso di edifici composti da più di 8 unità, per gli interventi sulle parti comuni dell’edificio.

Come anticipato, a seguito della revisione della disciplina all’opera del Decreto Superbonus, il perimetro oggettivo è stato sensibilmente ristretto; inoltre il divieto di sconto in fattura e cessione dei crediti, introdotto dal D.L. n. 11/2023, viene esteso al Bonus Barriere Architettoniche, con alcune eccezioni.

In relazione alle modifiche apportate dal Decreto Superbonus, si veda il contributo Decreto Superbonus: clausola di salvaguardia e altre novità.

Sismabonus (art. 16 commi 1-bis-1-sexies D.L. n. 63/2013)

La detrazione IRPEF/IRES spetta per le spese sostenute per gli interventi di riduzione del rischio sismico fino al 31 dicembre 2024, nelle seguenti percentuali:

  • 50%, se la classe di rischio sismico rimane invariata;
  • 70% (75% per le parti comuni), se la classe di rischio sismico passa ad una classe inferiore;
  • 80 (85% per le parti comuni), se la classe di rischio sismico passa a due classi inferiori.

La detrazione deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo e per l’importo massimo di 96.000 euro.

Ecobonus (art. 1 commi 344-349 L. n. 269/2006 e art. 14 D.L. n. 63/2013)

La detrazione IRPEF/IRES spetta per le spese sostenute, fino al 31 dicembre 2024, per interventi edilizi volti alla riqualificazione energetica degli immobili esistenti, nelle percentuali del 50% e 65%, a seconda dei casi; il massimo detraibile è variabile. Per l’Ecobonus Parti Comuni le percentuali variano dal 70% al 75%, con un massimo detraibile di 40.000 euro. In entrambi i casi la detrazione deve essere ripartita in 10 quote di pari importo.

Eco-Sismabonus Parti Comuni (art. 14 comma 2-quater.1 del D.L. n. 63/2013)

In presenza dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni Sismabonus ed Ecobonus, è possibile beneficiare di una detrazione nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1,2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.

Anche questa detrazione (che varia dall’80% all’85% a seconda dei casi) è fruibile per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, ripartita in 10 quote annuali di pari importo e per un importo massimo detraibile di 136.000 euro.

Bonus Casa (art. 16-bis del TUIR)

La detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio continua ad essere pari al 50%, fino al 31 dicembre 2024, con limite di spesa a 96.000 euro. Dal 2025, salvo proroghe, il bonus tornerà a regime nella misura ordinaria del 36% e con un tetto massimo di spesa detraibile di 48.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Bonus Verde (art. 1 commi 12-15 della L. n. 205/2017)

La detrazione IRPEF per le spese sostenute in interventi di cura, ristrutturazione e irrigazione del verde privato, spetta - per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 - nella misura del 36%. L’importo massimo detraibile è di 5.000 euro e deve essere ripartito in 10 quote annuali di pari importo.

Bonus Mobili (art. 16 comma 2 del D.L. n. 63/2013)

La detrazione IRPEF per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, fino al 31 dicembre 2024, spetta per il 50% delle spese sostenute, con un massimale di 5.000 euro per il 2024.  La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Bonus Casa - Acquisti (art. 16-bis comma 3 TUIR)

Fino al 31 dicembre 2024, la detrazione spetta ai soggetti IRPEF nella misura del 50%, da calcolarsi sul 25% del prezzo dell’unità immobiliare acquistata e sita in fabbricati interamente recuperati. L’importo massimo detraibile è di 96.000 euro, comprese pertinenze. Dal 2025, l’agevolazione ritorna a regime (detrazione del 36% e massimale di 48.000 euro). La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Sismabonus Acquisti (art. 16 comma 1-septies D.L. n. 63/2013)

Per le spese sostenute per l’acquisto di un’unità immobiliare in edifici completamente demoliti e ricostruiti dalle imprese nelle zone sismiche 1,2 e 3, la detrazione IRPEF ed IRES, spetta - per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 - nella misura del 75% ovvero dell’85% del prezzo di acquisto, a seconda che rispettivamente avvenga un passaggio ad una o a due classi di rischio inferiori. L’importo massimo detraibile è di 96.000 euro e deve essere ripartito in 5 quote annuali di pari importo.

Detrazione IRPEF Box Auto (art. 16-bis comma 1 lett. d) TUIR)

La detrazione IRPEF spetta per l’acquisto di box e posti auto pertinenziali. Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 la detrazione è pari al 50% ed il massimo detraibile pari a 96.000 euro. Dal 2025, la detrazione ritorna a regime, con la percentuale pari a 36% e massimale di 48.000 euro. La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.