22/03/2021
PROROGHE LICENZE AUTOTRASPORTO
PROROGHE LICENZE AUTOTRASPORTO

Prosegue lo stato di emergenza in tutta Europa causato dalla pandemia di Covid-19 e quindi l’Unione Europea ha deciso di rinviare ancora una volta le scadenze di patenti, Carte di qualificazione del conducente, revisioni dei veicoli, carte tachigrafiche e autorizzazioni per l’autotrasporto. Lo stabilisce il Regolamento UE 2021/267 approvato dal Parlamento e dal Consiglio il 16 febbraio 2021 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea il 22 febbraio. Entrerà in vigore il 23 febbraio e si applicherà dal 6 marzo 2021.

 

Il Regolamento prevede una proroga di altri dieci mesi in modo retroattivo, coprendo le scadenze dal 1° settembre 2020 al 30 giugno 2021. Inoltre, ogni Stato può chiedere alla Commissione Europea una ulteriore proroga al massimo di sei mesi per le scadenze di Cqc, patenti, tachigrafi, revisioni e licenze comunitarie.

 

Per quanto riguarda le patenti di guida, il Regolamento rinvia la data di scadenza di dieci mesi per quelle che sono scadute o scadranno dal 1° settembre 2020 al 30 giugno 2021, a partire dalla data di scadenza naturale. Per completare la partecipazione alle attività di formazione periodica da parte del titolare di una Cqc che sarebbe naturalmente scaduta tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, i termini di rinviano di dieci mesi e i certificati attuali restano validi per tale periodo. Se le patenti o le Carte di qualificazione hanno già beneficiato di un rinvio, grazie al Regolamento UE 2020/698, possono ottenere un ulteriore rinvio di sei mesi, ma non oltre al 1° luglio 2021.

 

Per quanto riguarda i cronotachigrafi, le ispezioni periodiche biennali scadute o che scadranno tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 possono essere svolte entro i dieci mesi successivi alla data di scadenza. Le carte tachigrafiche del conducente che sono scadute sempre tra settembre e giugno devono essere rinnovate dagli Stati membri entro due mesi dalla ricezione della richiesta di sostituzione. In questo periodo, l’autista può applicare la procedura già prevista per il furto, lo smarrimento o il danneggiamento di una carta valida, purché dimostri di avere chiesto entro quindici giorni dalla prima scadenza il rilascio della nuova carta.

 

Nel caso di sostituzione di una carta tachigrafica non funzionante chiesta tra settembre e giugno, le Autorità nazionali devono rilasciarla entro due mesi dalla richiesta. In questo caso, l’autista può guidare fino alla ricezione della carta sostitutiva purché dimostri di avere restituito la carta danneggiata o non funzionante alle Autorità.

 

Rinvio di dieci mesi anche per i controlli tecnici destinati alla revisione dei veicoli industriali che si sarebbero dovuti svolgere tra il 1° settembre e il 30 giugno 2021, con conseguente proroga della validità dei relativi certificati. Stesso discorso per le licenze comunitarie di autotrasporto in conto terzi e per i termini relativi ai requisiti per l’accesso alla professione.

 

REGOLAMENTO UE 267/2021