03/05/2020
NUOVA AUTOCERTIFICAZIONE
NUOVA AUTOCERTIFICAZIONE

MAGGIORI LIBERTÀ - Da lunedì 4 maggio, con l’inizio della Fase 2, verranno meno alcune restrizioni per il contenimento dell’emergenza sanitaria: riprenderanno molte attività lavorative e saranno concesse maggiori libertà ai cittadini, che potranno effettuare spostamenti non solo per esigenze lavorative, di salute o di necessità, ma anche per fare visita ai congiunti - non agli amici che è stato chiarito rimane vietato. Restano vietati gli spostamenti in una Regione diversa da quella in cui ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative e di assoluta urgenza per motivi di salute. Per giustificare la natura dello spostamento, andrà compilato e portato con sé il nuovo modulo per l’autocertificazione (scaricalo qui sotto).

Il modulo potrà essere presentato al momento del controllo con due modifiche che i cittadini potranno apportare al momento della compilazione, tenendo conto che per motivi di privacy non dovranno essere indicate le generalità dei congiunti ai quali si va a fare visita.

Basterà barrare (lo mostriamo nella foto) due diciture.
1. Barrare la frase «all’interno dello stesso Comune»
2. Barrare la parola «urgente» relativa all’assistenza ai congiunti.

Per i lavoratori dipendenti è opportuno che venga rilasciato dall'azienda un tesserino o una dichiarazione che gli spostamenti vengono effettuati per lavoro, per evitare lungaggini nei controlli.

 

Si dovrà usare l’autocertificazione?

Sì. Il modulo dovrà essere utilizzato per giustificare gli spostamenti. Ai soliti motivi (spesa, lavoro, motivi di urgenza o di salute) nell’ultima versione – come da decreto del 26 aprile – si aggiunge una nuova motivazione: la visita ai congiunto. ( non amico che rimane vietato)

 

Posso spostarmi per far visita a qualcuno?

Sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti (vedi faq successiva), che devono considerarsi tra gli spostamenti giustificati per necessità. E’ comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio. In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie.

 

Chi sono i congiunti? 
L’ambito cui può riferirsi la dizione “congiunti” può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile. Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i “congiunti” cui fa riferimento il DPCM ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).

 

Si può uscire per fare una passeggiata?
Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute, per necessità (il decreto include in tale ipotesi quella di visita ai congiunti, vedi FAQ), o per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto. Pertanto, le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati. Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la
vita quotidiana, ovvero per recarsi presso uno qualsiasi degli esercizi commerciali aperti (vedi FAQ). Inoltre, è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione, ove richiesto. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare
la condizione dichiarata. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi all’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone.

 

Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5°?
I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

 

Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?
Sì, ma solo per acquistare prodotti rientranti nelle categorie di generi di cui è ammessa la vendita, espressamente previste dal Dpcm 26 aprile 2020, la cui lista è disponibile a questo link (allegato 1 e allegato 2).

 

Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?
Sì. Il decreto prevede che sia in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, anche se comporta uno spostamento tra regioni diverse.

 

Una volta che si sia fatto rientro presso il domicilio/abitazione/residenza, come consentito dal dPCM 26 aprile 2020, è possibile spostarsi nuovamente al di fuori della Regione di domicilio/abitazione/residenza raggiunta?
Il Dpcm del 26 aprile 2020 consente lo spostamento fra Regioni diverse esclusivamente nei casi in cui ricorrano: comprovate esigenze lavorative o assoluta urgenza o motivi di salute. Pertanto, una volta che si sia fatto rientro presso il proprio domicilio/abitazione/residenza
anche provenendo da un’altra Regione (come consentito a partire dal 4 maggio 2020), non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della Regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento più sopra indicati.

 

Ho un figlio minorenne, posso accompagnarlo in un parco, una villa o un giardino pubblico?
Sì. L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è consentito, condizionato però al rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Non possono essere utilizzate le aree attrezzate per il gioco dei bambini che, ai sensi del nuovo d.P.C.M., restano chiuse. Il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto.

 

È consentito fare attività motoria o sportiva?
L’attività sportiva e motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi. A partire dal 4 maggio l’attività sportiva e motoria all’aperto sarà consentita non più solo in prossimità della propria abitazione. Sarà possibile
la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti. È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività motoria. In ogni caso sono vietati gli assembramenti.

Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione.

 

Siamo una squadra di atleti; possiamo allenarci, a porte chiuse, rispettando le norme di distanziamento sociale?
No. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, solo per gli atleti di discipline individuali. E’ tuttavia consentita, anche agli atleti, professionisti e non, di discipline non individuali, come ad ogni cittadino, l’attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento.

 

Posso utilizzare la bicicletta?
L’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che proseguono l’attività di vendita. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto. In ogni circostanza deve comunque essere osservata la
prescritta distanza di sicurezza interpersonale.

 

Posso andare al cimitero per omaggiare un caro defunto, anche al di fuori delle cerimonie funebri?
Sì, è consentito spostarsi nell’ambito della propria regione per far visita nei cimiteri ai defunti, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento. Come per i parchi, anche nei cimiteri deve sempre essere rispettato il divieto di assembramento e, ove non fosse possibile evitare tali assembramenti, il Sindaco può disporne la temporanea chiusura.
Per le regole relative alle cerimonie funebri, anche all’interno dei cimiteri, si veda l’apposita faq.

 

Quali sono le regole per gli spostamenti da e per l’estero?
Per le informazioni relative agli spostamenti da e per l’estero, si consiglia di consultare il
sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

 

La nuova autocertificazione è quasi identica alla precedente, se non per un’importante aggiunta nella sezione in cui indicare il motivo dello spostamento: è presente anche la giustificazione “Incontro con i congiunti”. L’autocertificazione per la Fase 2 arriva dopo quelle del 10, 17, 24 e 27 marzo.