26/03/2020
APPROVATO CODICE TRIBUTO PER IL CREDITO DI IMPOSTA SULLE LOCAZIONI
APPROVATO CODICE TRIBUTO PER IL CREDITO DI IMPOSTA SULLE LOCAZIONI
Approvato codice tributo per il credito di imposta sulle locazioni.
Tra le misure introdotte a sostegno delle imprese nell’ambito dell’emergenza Covid19, il D.L. 18/2020 ha introdotto un bonus a favore dei negozi: si tratta di un credito d’imposta riconosciuto a favore dei soggetti che conducono in locazione immobili censiti nella categoria catastale C/1 (nella quale sono appunto censiti “negozi e botteghe”).
Con la risoluzione AdE 13/E pubblicata nella serata di venerdì 20 marzo, l’Agenzia delle entrate ha approvato il codice tributo 6914 destinato al credito d’impostaspendibile in F24 per la compensazione di altri tributi o contributi; l’aspetto di maggior interesse legato al provvedimento di prassi richiamato è legato alla spendibilità (pressoché) immediata di tale credito, in quanto si tratta di un codice tributo utilizzabile del prossimo 25 marzo.
Credito d’imposta locazioni
L’articolo 65 D.L. 18/2020 introduce a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
Il primo elemento da osservare è il fatto che il bonus è riconosciuto ad una specifica categoria catastale, e quindi sono esclusi da tale beneficio tutti i conduttori che utilizzano un fabbricato che ha la caratteristica di negozio, ma che presenta un diverso accatastamento.
Non viene chiarito come ci si debba comportare nel momento in cui fossero locati congiuntamente più immobili di diversa categoria; si pensi al caso di un negozio con annesso deposito separatamente censito nella categoria C/2:
  • evidentemente, se nel contratto fosse stabilito un separato canone per ciascuna unità immobiliare, il bonus sarebbe calcolato sul canone espressamente stabilito per il C/1;
  • al contrario (come più probabilmente si potrebbe verificare nella pratica), se vi fosse un canone indistinto per tutte le unità immobiliari oggetto di locazione, la soluzione dovrebbe essere quella di imputare il canone a ciascuna di queste proporzionalmente alla rendita catastale (come avviene in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, al fine della tassazione del reddito fondiario), quindi, di conseguenza, calcolare il bonus solo sulla frazione di canone imputato al C/1.
Il secondo comma del richiamato articolo 65 afferma che il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 D.P.C.M. 11.03.2020, ossia le attività che sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità.
Il credito d’imposta viene riconosciuto anche a chi non è in regola con il pagamento del canone
Si segnalano alcune questioni aperte che l’Associazione sta portando all’attenzione del Governo e dell’Agenzia delle Entrate in questi giorni delicati:
  1. Se il canone debba essere pagato o meno;
  2. In caso di affitto cumulativo di un negozio (C/1) e laboratorio (C/2) con canone unico si dovrebbe ripartire il bonus in base alla rendita catastale?
  3. In caso di affitto d’azienda comprensivo di negozio, il bonus non spetta?