La riforma della legge quadro sull’artigianato ha compiuto un primo passaggio istituzionale. Il 28 ottobre 2026 il Consiglio dei ministri ha approvato in esame preliminare uno schema di decreto legislativo che aggiorna la legge 8 agosto 1985, n. 443.
Il provvedimento interviene su assetti societari, requisiti professionali, unità locali, iscrizione all’Albo e trasmissione delle competenze. In parallelo, il disegno di legge di bilancio 2027 dovrebbe introdurre nuove regole sui limiti dimensionali delle imprese artigiane.
Per le circa 22.600 imprese iscritte all’Albo artigiani della provincia di Verona si apre quindi una fase importante, ma non ancora conclusa. Lo schema di decreto deve ottenere l’intesa in Conferenza Stato-Regioni, i pareri parlamentari e l’approvazione definitiva. Anche la misura sui dipendenti potrà essere modificata durante l’esame della legge di bilancio.
La riforma dell’artigianato è già in vigore?
No. Il decreto legislativo è stato approvato soltanto in esame preliminare e non produce ancora effetti per le imprese.
La delega alla riforma è contenuta nell’articolo 15 della legge 11 marzo 2026, n. 34, entrata in vigore il 7 aprile 2026. Il Governo deve esercitarla entro il 7 gennaio 2027.
Prima dell’approvazione definitiva sono previsti:
- l’esame della Conferenza Stato-Regioni;
- i pareri delle Commissioni parlamentari competenti;
- una nuova deliberazione del Consiglio dei ministri;
- la pubblicazione del decreto legislativo in Gazzetta Ufficiale.
Fino a quel momento restano applicabili i requisiti e i limiti previsti dalla legge n. 443 del 1985 e dalle disposizioni regionali vigenti.
Quali sono le principali novità previste?
Lo schema preliminare aggiorna diversi aspetti dell’organizzazione dell’impresa artigiana.
Società artigiane e capitale
Per le imprese costituite in forma societaria, con esclusione di S.p.A. e S.a.p.A., la qualifica artigiana dovrebbe dipendere dalla maggioranza del capitale detenuta dai soci che lavorano prevalentemente nel processo produttivo, anziché dal solo numero dei soci.
Il lavoro dovrebbe comunque mantenere una funzione preminente rispetto al capitale. La novità potrebbe rendere più agevole l’ingresso di soci finanziatori, la crescita dell’impresa e la gestione dei passaggi generazionali, preservando il ruolo centrale delle competenze artigiane.
Responsabile tecnico
I requisiti tecnico-professionali richiesti per determinate attività potrebbero essere posseduti dall’imprenditore oppure da un collaboratore nominato responsabile tecnico.
In caso di impedimento temporaneo, lo schema prevede la possibilità di indicare un sostituto per un massimo di 30 giorni, elevabili a 90 in presenza di motivi di salute o di altre cause documentate. La misura interessa in particolare le attività regolamentate nelle quali la continuità operativa dipende dalla presenza di una figura qualificata.
Fino a tre unità locali
L’impresa potrebbe disporre di un massimo di tre unità locali artigiane, anche fuori dalla circoscrizione della Camera di commercio della sede principale.
Le unità potrebbero essere destinate a fasi produttive oppure ad attività amministrative e gestionali. La direzione dovrebbe rimanere in capo all’imprenditore artigiano, anche attraverso strumenti digitali.
Comunicazione unica e semplificazione
Iscrizioni, variazioni e cessazioni relative all’Albo delle imprese artigiane dovrebbero essere gestite attraverso la Comunicazione unica d’impresa.
La riforma prevede inoltre una Commissione consultiva per l’artigianato presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e richiama la definizione europea di PMI per la partecipazione a consorzi e società consortili.
Maestro artigiano e bottega-scuola
Regioni e Province autonome potrebbero disciplinare il riconoscimento delle figure del maestro artigiano e della bottega-scuola, sentite le associazioni di categoria e valorizzando anche gli strumenti della bilateralità.
Il riconoscimento può contribuire alla trasmissione dei mestieri, alla formazione delle nuove generazioni e alla salvaguardia di competenze che rappresentano un patrimonio produttivo per Verona e per il Veneto.
Perché la riforma è rilevante per le imprese veronesi?
I dati provinciali mostrano che il tema non riguarda soltanto le aziende vicine ai limiti occupazionali.
Tra il 2020 e il 2025, 683 imprese della provincia di Verona sono uscite dall’Albo artigiani pur rimanendo attive. Di queste, l’80,3% aveva da zero a nove addetti e il 40,2% era costituito in forma di società a responsabilità limitata.
Si tratta quindi, in larga parte, di imprese di piccole dimensioni. La perdita della qualifica può dipendere anche dall’evoluzione della compagine societaria, dalla governance o dalla composizione del capitale.
Per queste realtà, le nuove disposizioni sugli assetti societari potrebbero avere un impatto maggiore rispetto al semplice aumento del numero massimo di dipendenti. La possibilità di coinvolgere nuovi soci, organizzare più unità locali e individuare un responsabile tecnico può accompagnare investimenti, continuità aziendale e ricambio generazionale.
Cambiano anche i limiti dei dipendenti?
Lo schema di decreto approvato in via preliminare non modifica direttamente i limiti dimensionali dell’articolo 4 della legge n. 443 del 1985.
Una misura separata è stata annunciata nell’ambito della legge di bilancio 2027. Secondo le indicazioni rese pubbliche dal Governo, un’impresa iscritta continuativamente all’Albo da almeno sette anni potrebbe mantenere la qualifica artigiana anche aumentando i collaboratori.
Le anticipazioni disponibili indicano un possibile incremento del 20% delle soglie, con particolare attenzione ad apprendisti e maestranze. Al 29 ottobre 2026, tuttavia, il testo definitivo della disposizione e le relative condizioni applicative non risultano ancora consolidati.
Questa misura non deve essere confusa con la tolleranza già prevista dalla legge vigente, che consente di superare i limiti fino a un massimo del 20% per non più di tre mesi nell’anno.
Cosa devono fare ora le imprese?
In questa fase è opportuno:
- non modificare assetti societari, sedi o inquadramenti sulla base delle sole anticipazioni;
- verificare l’attuale posizione nell’Albo delle imprese artigiane;
- valutare gli effetti della riforma in caso di ingresso di nuovi soci o passaggio generazionale;
- monitorare il testo definitivo del decreto e l’iter della legge di bilancio;
- approfondire separatamente gli aspetti societari, previdenziali, contrattuali e professionali.
Casartigiani Verona segue l’evoluzione della riforma per offrire alle imprese associate informazioni aggiornate e una lettura concreta delle disposizioni che saranno definitivamente approvate.
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