La corretta gestione dei rifiuti prodotti durante un intervento di manutenzione riguarda numerose imprese artigiane del territorio veronese: installatori, idraulici, termotecnici, elettricisti, manutentori e operatori impegnati in piccoli interventi edili.
Dalla rimozione dei materiali presso il cliente fino al conferimento a un impianto autorizzato, ogni passaggio deve essere documentato e svolto nel rispetto delle regole sul trasporto, sul deposito temporaneo e sulla tracciabilità. Errori nella classificazione del rifiuto o nella scelta dei documenti possono esporre l’impresa a contestazioni e sanzioni.
Il nuovo vademecum predisposto per le imprese associate riepiloga il percorso operativo e dedica un approfondimento alla sostituzione delle caldaie domestiche.
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Dove si considerano prodotti i rifiuti da manutenzione?
L’articolo 193, comma 19, del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che i rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione e dai piccoli interventi edili si considerano prodotti presso l’unità locale, la sede o il domicilio del soggetto che svolge l’attività.
La disposizione consente al manutentore di raggruppare presso la propria sede i rifiuti generati durante gli interventi, quando ricorrono le condizioni previste dalla normativa. Non elimina, tuttavia, gli obblighi relativi alla classificazione, al trasporto, alla tracciabilità e al successivo conferimento.
L’impresa deve quindi individuare correttamente:
- la provenienza e la natura del materiale;
- il codice EER appropriato;
- l’eventuale presenza di caratteristiche di pericolo;
- il regime documentale applicabile;
- il soggetto autorizzato al trasporto e l’impianto di destinazione.
L’attribuzione del codice EER non può essere automatica: deve tenere conto dell’origine del rifiuto, delle sue caratteristiche e delle componenti presenti.
Quando si può utilizzare il DDT al posto del FIR?
Nel caso di quantitativi limitati che non giustifichino l’allestimento di un deposito nel luogo dell’intervento, il trasferimento dei rifiuti dal cliente alla sede del manutentore può essere accompagnato da un documento di trasporto in alternativa al Formulario di identificazione del rifiuto.
Il DDT sostitutivo deve attestare almeno:
- il luogo di effettiva produzione;
- la tipologia dei materiali;
- la quantità, espressa attraverso il numero dei colli o una stima del peso o del volume;
- il luogo di destinazione.
La semplificazione riguarda esclusivamente il tragitto dal luogo dell’intervento alla sede dell’impresa e richiede una valutazione concreta della quantità trasportata. Il concetto di “quantitativo limitato” non corrisponde infatti a una soglia numerica generale fissata dalla norma.
Il DDT non può essere utilizzato indistintamente per il successivo trasporto dalla sede all’impianto di recupero o smaltimento.
È necessaria l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali?
Per il trasporto ordinario dei propri rifiuti l’impresa deve verificare l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, normalmente nella categoria 2-bis.
Questa categoria consente al produttore iniziale di trasportare:
- i propri rifiuti non pericolosi;
- i propri rifiuti pericolosi entro il limite complessivo di 30 chilogrammi o 30 litri al giorno.
I codici EER trasportati devono essere coerenti con l’attività dichiarata dall’impresa e ricompresi nell’iscrizione. Devono inoltre risultare correttamente associati i veicoli utilizzati.
Per quantità superiori di rifiuti pericolosi o per attività diverse dal trasporto dei propri rifiuti è necessario verificare l’inquadramento in un’altra categoria dell’Albo.
Come deve essere organizzato il deposito temporaneo?
Una volta giunti in sede, i rifiuti possono essere raggruppati in deposito temporaneo prima della raccolta. Il deposito non costituisce un impianto di trattamento, purché siano rispettate tutte le condizioni previste dall’articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006.
Il produttore può scegliere una delle due modalità alternative:
- avvio a recupero o smaltimento almeno ogni tre mesi, indipendentemente dalla quantità;
- avvio quando il deposito raggiunge complessivamente 30 metri cubi, dei quali non più di 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
Quando nell’anno non viene superato il limite quantitativo, la permanenza non può comunque eccedere un anno.
I materiali devono essere raggruppati per categorie omogenee, senza miscelazioni improprie, utilizzando contenitori adeguati. Per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate anche le disposizioni sull’imballaggio, sull’etichettatura e sulle sostanze pericolose contenute.
Registro di carico e scarico e RENTRI: che cosa cambia?
Le imprese soggette alla tenuta del registro cronologico devono annotare le operazioni di carico e scarico entro i termini previsti. Per i produttori, la registrazione avviene generalmente entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico.
L’obbligo riguarda, tra gli altri, i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e determinate imprese produttrici di rifiuti non pericolosi con più di dieci dipendenti. L’inquadramento deve essere verificato considerando attività esercitata, tipologia del rifiuto e dimensione aziendale.
Dal 16 settembre 2026 il FIR digitale è obbligatorio per i soggetti iscritti al RENTRI. I produttori non tenuti all’iscrizione continuano invece a utilizzare il FIR cartaceo vidimato digitalmente attraverso l’area dedicata del portale.
Come avviene il conferimento all’impianto?
Il rifiuto deve essere consegnato a un trasportatore e a un impianto autorizzati per lo specifico codice EER. Prima del conferimento è opportuno verificare iscrizioni, autorizzazioni, veicoli e operazioni di recupero o smaltimento ammesse.
Il trasporto dalla sede all’impianto deve essere accompagnato dal FIR secondo il regime applicabile all’impresa. La copia completa restituita dal destinatario documenta l’accettazione del carico e deve essere conservata per tre anni.
In assenza della copia entro tre mesi dal conferimento, il produttore deve attivarsi secondo quanto previsto dalla disciplina sulla responsabilità nella gestione dei rifiuti.
Che cosa accade quando viene sostituita una caldaia?
La sostituzione di una caldaia richiede una valutazione preliminare del percorso applicabile. Se l’apparecchiatura viene rimossa nell’ambito della normale attività di manutenzione, valgono le regole sui rifiuti prodotti dal manutentore.
Quando, invece, l’apparecchiatura rientra nella disciplina RAEE e viene ritirata contestualmente alla fornitura o all’installazione di un prodotto equivalente, può trovare applicazione il regime speciale “uno contro uno”.
Per la gestione semplificata dei RAEE domestici, gli installatori devono registrare sul portale del Centro di Coordinamento RAEE i luoghi di deposito preliminare utilizzati. Il trasporto è accompagnato dal DDT previsto dalla disciplina RAEE. Questo percorso speciale deve essere tenuto distinto dalla gestione ordinaria dei rifiuti prodotti durante la manutenzione.
La verifica da compiere prima di partire
Prima di caricare i materiali sul furgone, l’impresa dovrebbe controllare:
- se il materiale è già un rifiuto oppure deve essere sottoposto a verifica tecnica;
- chi assume il ruolo di produttore o detentore;
- quale codice EER deve essere attribuito;
- se il rifiuto è pericoloso;
- se si applica il regime ordinario o quello speciale RAEE;
- quale documento deve accompagnare il trasporto;
- se il veicolo e l’impresa dispongono dei requisiti necessari.
Il vademecum completo offre uno schema operativo per accompagnare artigiani e imprese del Veneto dalla raccolta presso il cliente fino alla chiusura documentale del conferimento.
Casartigiani Verona supporta le imprese associate nella lettura degli adempimenti e nella verifica del percorso applicabile al singolo caso.
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