La tutela delle parole “artigiano”, “artigianato” e “artigianale” entra in una nuova fase operativa anche nel territorio veronese. La Legge 11 marzo 2026, n. 34 ha introdotto regole più rigorose per impedire che questi riferimenti siano utilizzati in modo improprio nella denominazione delle imprese, nelle insegne, nei marchi e nella promozione di prodotti o servizi.
La circolare operativa diramata dalla Regione del Veneto il 7 settembre individua nei Comuni le amministrazioni territorialmente competenti per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni. Casartigiani Verona ha quindi inviato una comunicazione ai Sindaci della provincia, proponendo una collaborazione concreta per agevolare le verifiche e proteggere il valore dell’autentico lavoro artigiano.
Che cosa prevede la Legge 34/2026 sull’uso del termine “artigianale”?
L’articolo 16 della Legge annuale sulle piccole e medie imprese, in vigore dal 7 aprile 2026, ha modificato l’articolo 5 della Legge quadro per l’artigianato, la Legge 8 agosto 1985, n. 443.
La nuova formulazione stabilisce che un’impresa può utilizzare riferimenti all’artigianato e all’artigianalità soltanto quando:
- è regolarmente iscritta all’Albo delle imprese artigiane;
- produce o realizza direttamente i prodotti e i servizi presentati o venduti come artigianali.
La disposizione riguarda la ditta, l’insegna, il marchio e tutte le attività di promozione dei prodotti o dei servizi. Il divieto si applica anche ai consorzi e alle società consortili non iscritti nell’apposita sezione separata dell’Albo.
La norma tutela una qualifica che identifica un preciso modello produttivo, fondato sul coinvolgimento diretto dell’imprenditore, sulla competenza tecnica, sulla qualità delle lavorazioni e sulla trasmissione del sapere professionale.
Quali comportamenti possono essere considerati irregolari?
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha chiarito che il concetto di promozione deve essere interpretato in modo ampio, valutando la concreta capacità del messaggio di far credere che l’azienda o il produttore possiedano la qualifica artigiana.
La verifica può quindi interessare, tra gli altri:
- insegne e denominazioni aziendali;
- marchi e diciture presenti sulle confezioni;
- siti internet e piattaforme di commercio elettronico;
- cataloghi, volantini e materiale pubblicitario;
- menu, cartelli e comunicazioni nei punti vendita;
- post e campagne pubblicate sui social network.
Un’impresa non iscritta all’Albo non può definire “artigianale” un prodotto realizzato direttamente, anche quando utilizza prevalentemente lavorazioni manuali o metodi tradizionali. Può impiegare espressioni descrittive alternative, come “fatto a mano”, “di produzione propria”, “su misura” o “realizzato con strumenti tradizionali”, purché il messaggio sia veritiero e non ingannevole.
Rimane possibile vendere o somministrare un prodotto realizzato da un’impresa artigiana, presentandolo correttamente come tale. Anche l’eventuale componente artigianale di un prodotto può essere evidenziata, ma deve essere identificata con chiarezza senza attribuire la qualifica all’intero bene.
Restano inoltre applicabili le discipline speciali previste per prodotti specifici, come la birra artigianale e le produzioni tutelate da indicazioni geografiche.
Quali sanzioni sono previste?
Per ogni violazione la Legge 34/2026 prevede una sanzione amministrativa pari all’1% del fatturato dell’impresa e comunque non inferiore a 25.000 euro.
Le procedure devono rispettare la Legge 24 novembre 1981, n. 689 sulle sanzioni amministrative. Il Ministero ha precisato che l’effettiva applicazione richiede il riferimento alla legislazione e alle tempistiche definite da ciascuna Regione.
Nel Veneto, la normativa regionale già attribuisce ai Comuni le funzioni relative all’applicazione delle sanzioni amministrative in materia di artigianato. La circolare del 7 settembre fornisce ora le indicazioni operative per la nuova fattispecie introdotta dalla legge nazionale.
Perché i Comuni della provincia di Verona hanno un ruolo centrale?
La vicinanza al territorio consente alle amministrazioni comunali di rilevare situazioni che possono riguardare insegne, attività locali, mercati, manifestazioni, punti vendita e comunicazioni commerciali.
Il nuovo compito richiede tuttavia procedure omogenee, conoscenza della disciplina e una corretta distinzione tra l’uso legittimo dei termini e i messaggi potenzialmente ingannevoli. Per questo Casartigiani Verona ha scelto la strada del dialogo istituzionale, mettendo a disposizione la propria conoscenza del tessuto produttivo e delle caratteristiche delle imprese artigiane.
L’obiettivo non è moltiplicare segnalazioni generiche, ma favorire informazioni documentate e verificabili. Fotografie di insegne o confezioni, materiali promozionali, collegamenti a siti internet e altri elementi concreti possono facilitare l’esame delle singole situazioni da parte degli uffici competenti.
La proposta di Casartigiani Verona ai Sindaci
Casartigiani Verona ha trasmesso una comunicazione ufficiale a tutti i Sindaci della provincia, manifestando la disponibilità a collaborare con le amministrazioni e a contribuire alla corretta canalizzazione delle segnalazioni.
Il Presidente Luca Luppi sottolinea che la nuova disciplina rappresenta uno strumento atteso per tutelare l’economia sana del territorio, ma che la sua efficacia dipenderà dalla capacità di costruire un rapporto operativo tra associazione ed enti locali.
La proposta comprende la disponibilità delle sedi e dei referenti territoriali dell’associazione per aiutare a interpretare il mercato, distinguere le imprese regolarmente iscritte e favorire un’applicazione consapevole della normativa.
Casartigiani Verona auspica inoltre l’avvio di incontri territoriali per valutare buone prassi, linee guida comuni ed eventuali protocolli d’intesa. Si tratta di possibili strumenti di lavoro da definire con le amministrazioni interessate, non di accordi già conclusi.
Che cosa possono fare le imprese artigiane di Verona?
Le imprese regolarmente iscritte all’Albo e direttamente responsabili della produzione o del servizio possono continuare a valorizzare la propria qualifica. È comunque utile controllare che le informazioni riportate nei diversi canali siano coerenti e aggiornate.
Una verifica interna può riguardare:
- la posizione nell’Albo delle imprese artigiane;
- la denominazione, l’insegna e il marchio;
- le descrizioni presenti su sito, e-commerce e social network;
- etichette, cataloghi e materiali promozionali;
- l’origine dei prodotti presentati come artigianali;
- i rapporti con rivenditori e operatori commerciali.
Le scorte di merci e le etichette già immesse in commercio prima della pubblicazione della Legge 34/2026 possono essere smaltite, a condizione che sia possibile dimostrare la data della precedente immissione sul mercato.
Una tutela per imprese, competenze e consumatori
L’applicazione corretta della nuova disciplina può offrire maggiore trasparenza ai consumatori e riconoscere il valore delle imprese che investono ogni giorno in professionalità, formazione e qualità.
Per Verona e il Veneto significa proteggere un patrimonio economico e culturale composto da officine, laboratori, botteghe e microimprese profondamente legate alle comunità locali. La tutela delle parole diventa così tutela delle persone, delle competenze e della storicità del tessuto artigiano.
Casartigiani Verona supporta le imprese associate e mantiene aperto il confronto con le amministrazioni del territorio per favorire un’applicazione chiara ed efficace delle nuove disposizioni.
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