La campagna di richiamo degli airbag Takata entra in una fase particolarmente importante per centri di revisione, studi di consulenza automobilistica e imprese di autoriparazione del territorio veronese.
Il decreto direttoriale MIT n. 229 del 2 luglio 2026 introduce procedure operative per individuare i veicoli non ancora messi in sicurezza e accelerare la sostituzione dei dispositivi difettosi.
Gli airbag interessati possono presentare un progressivo deterioramento dei componenti chimici interni. In caso di attivazione, l’inflatore potrebbe rompersi e proiettare frammenti metallici nell’abitacolo, con conseguenze gravi o potenzialmente letali per conducente e passeggeri.
Per questo motivo, tutti i veicoli coinvolti nelle campagne Takata sono considerati in condizioni di “rischio grave” fino alla certificazione dell’avvenuta sostituzione.
Che cosa cambia con l’ostativo informatico?
La Direzione generale per la Motorizzazione, dopo aver ricevuto l’elenco dei telai non ancora risanati, deve inserire entro 30 giorni un ostativo nell’Archivio nazionale dei veicoli.
Secondo il decreto, l’ostativo comporta il blocco dei servizi di Motorizzazione fino alla comunicazione, da parte del costruttore, dell’avvenuto ripristino dell’airbag.
Nelle more della sua apposizione, gli operatori devono applicare le procedure di verifica previste dal provvedimento. Il controllo preventivo rimane quindi necessario anche quando il sistema informatico non impedisce ancora materialmente l’operazione.
Le attività interessate comprendono:
- revisioni periodiche;
- trasferimenti di proprietà;
- immatricolazioni;
- importazioni di veicoli;
- accessi presso officine e imprese di autoriparazione.
Come verificare se un veicolo è coinvolto?
La verifica deve essere effettuata attraverso la pagina del Ministero dedicata agli airbag Takata, che raccoglie i collegamenti ai portali ufficiali dei costruttori, oppure accedendo direttamente ai relativi portali tecnici.
Per il controllo serve il numero di telaio, o VIN, formato da 17 caratteri alfanumerici. Il codice è riportato nel campo (E) della carta di circolazione o del Documento unico.
Il risultato può indicare:
- un richiamo con livello di “rischio grave”, senza divieto immediato di utilizzo;
- un richiamo con classificazione “Stop Drive”, che impone l’immediata cessazione della circolazione.
La sostituzione dell’airbag è gratuita e deve essere eseguita attraverso la rete indicata dalla casa costruttrice.
Quali procedure devono applicare i centri di revisione?
Prima di iniziare le prove strumentali, l’ispettore deve verificare attraverso il VIN l’eventuale presenza di una campagna di richiamo Takata.
In caso di classificazione “Stop Drive”, la revisione deve ricevere l’esito “Ripetere – sospeso dalla circolazione”. Il proprietario deve seguire le indicazioni del costruttore per il trasporto del veicolo e la sostituzione del componente.
Per i richiami classificati come “rischio grave” senza Stop Drive è previsto un periodo transitorio:
- fino al 30 settembre 2026, la revisione può avere esito regolare soltanto se l’utente presenta la prenotazione ufficiale dell’intervento oppure una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
- la dichiarazione deve attestare l’avvenuta prenotazione e indicare la data prevista per l’intervento;
- il centro deve trattenere e archiviare la documentazione insieme agli atti della revisione;
- senza la documentazione richiesta, l’esito deve essere “Ripetere”;
- dal 1° ottobre 2026, un veicolo non ancora risanato deve ricevere in ogni caso l’esito “Ripetere”.
Dal 1° ottobre, il veicolo dovrà essere sottoposto a una nuova visita di revisione entro il termine massimo di 30 giorni. L’esito positivo sarà subordinato alla presentazione di una certificazione ufficiale, come una fattura anche a importo zero, attestante l’avvenuta sostituzione.
Nei casi con esito “Ripetere” o “Ripetere – sospeso dalla circolazione”, l’ispettore deve inoltre riportare sul certificato di revisione l’annotazione prevista dal decreto, relativa al richiamo obbligatorio, al rischio grave e all’urgenza della messa in sicurezza.
Che cosa devono fare studi di consulenza e STA?
Gli Studi di consulenza automobilistica, gli Uffici della Motorizzazione e le sezioni PRA che operano come Sportello telematico dell’automobilista devono verificare il VIN durante:
- trasferimenti di proprietà;
- immatricolazioni;
- importazioni sul territorio italiano.
Se il richiamo risulta ancora pendente, l’acquirente o il proprietario deve essere informato.
Al fascicolo deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta che attesti l’avvenuta informazione e, nel caso di trasferimento di proprietà, la volontà di acquistare il veicolo nelle condizioni in cui si trova, pur conoscendo il difetto tecnico.
La procedura garantisce la continuità dell’informazione anche in presenza di successivi passaggi di proprietà e tutela la corretta gestione documentale dell’operazione.
Qual è il ruolo di meccatronici, carrozzieri e gommisti?
Le officine autorizzate e le imprese di autoriparazione sono individuate come presidi attivi di verifica.
In occasione di ogni accesso del veicolo presso la struttura, l’impresa deve controllare l’eventuale presenza di richiami tecnici, informare il cliente e invitarlo a completare la messa in sicurezza.
Questo ruolo valorizza la professionalità e la presenza capillare delle imprese artigiane del Veneto, punto di riferimento quotidiano per la manutenzione dei veicoli e la tutela degli automobilisti.
Che cosa prevede l’articolo 80-bis del Codice della strada?
L’articolo 80-bis del Codice della strada obbliga i costruttori a inserire nell’apposito elenco telematico i veicoli che, trascorsi 24 mesi dall’avvio della campagna, non hanno ancora ricevuto gli adeguamenti necessari.
Chi circola con un veicolo presente nell’elenco è soggetto alla disciplina dell’articolo 80, comma 14.
Il testo vigente pubblicato da ACI indica una sanzione da 173 a 694 euro e la sospensione del veicolo dalla circolazione fino alla regolarizzazione. La circolazione con un veicolo già sospeso, fuori dai casi consentiti, comporta sanzioni più elevate e il fermo amministrativo per 90 giorni.
Una verifica da integrare nell’attività quotidiana
Centri di revisione, STA e officine di Verona devono inserire stabilmente il controllo del VIN nelle rispettive procedure.
Una verifica correttamente documentata protegge l’operatore, garantisce un’informazione trasparente al cliente e contribuisce alla sicurezza della circolazione. Casartigiani Verona supporta le imprese associate nell’interpretazione degli adempimenti e delle conseguenze operative del provvedimento.
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