Il costo del carburante continua a incidere in modo rilevante sui bilanci delle imprese di autotrasporto. Per chi percorre ogni giorno le principali direttrici del territorio veronese e nazionale, anche pochi centesimi recuperati per litro possono tradursi in un beneficio significativo nell’arco dell’anno.
Tra gli strumenti disponibili rientra il beneficio fiscale sul gasolio commerciale utilizzato per l’attività professionale. La misura consente agli operatori ammessi di recuperare una parte delle accise pagate, a condizione di rispettare i requisiti relativi all’impresa, ai veicoli e alla documentazione dei consumi.
La dichiarazione per il secondo trimestre 2026 si è chiusa il 31 luglio. Le imprese devono ora prepararsi al prossimo appuntamento, previsto nel mese di ottobre per il gasolio consumato tra luglio e settembre.
Quanto vale il beneficio sul gasolio
L’agevolazione riconosciuta sul gasolio commerciale ammonta a:
214,18 euro ogni mille litri di carburante, equivalenti a 0,21418 euro per litro.
Il beneficio viene calcolato sulle quantità effettivamente utilizzate dai veicoli ammessi, nel rispetto dei limiti previsti. In particolare, il consumo dichiarabile non può superare il parametro massimo di un litro di gasolio per ogni chilometro percorso.
Non si tratta quindi di un contributo forfettario. L’impresa deve ricostruire i consumi e collegarli ai singoli mezzi, dimostrando la coerenza tra carburante acquistato, percorrenze e attività svolta.
La prossima scadenza è il 31 ottobre
Il prossimo appuntamento riguarda il terzo trimestre 2026, ossia il carburante consumato:
dal 1° luglio al 30 settembre 2026.
Salvo successive modifiche o indicazioni dell’amministrazione competente, la dichiarazione dovrà essere presentata:
dal 1° al 31 ottobre 2026.
Le imprese hanno quindi a disposizione i mesi di agosto e settembre per ordinare i documenti, verificare l’elenco dei mezzi e registrare correttamente i consumi.
Attendere gli ultimi giorni può rendere più difficile recuperare una fattura mancante, correggere un dato anagrafico o chiarire l’ammissibilità di un veicolo. È preferibile aggiornare progressivamente il prospetto della flotta durante il trimestre.
Quali imprese possono accedere
Per il trasporto merci, il beneficio interessa le imprese che svolgono attività professionale con veicoli aventi massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.
Rientrano, nel rispetto delle condizioni previste, le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi e gli operatori che effettuano trasporto in conto proprio. Per le imprese stabilite in altri Stati dell’Unione europea valgono gli specifici requisiti autorizzativi previsti per l’esercizio dell’attività.
Un elemento essenziale riguarda la categoria ambientale dei mezzi. Sono ammessi i veicoli appartenenti alle classi previste dalla disciplina sul gasolio commerciale; risultano esclusi quelli di categoria Euro 4 o inferiore. Per ogni mezzo è quindi necessario verificare la classe ambientale riportata nei documenti di circolazione.
I controlli da effettuare sui veicoli
La presenza di un mezzo nel parco aziendale non determina automaticamente il diritto al beneficio. L’impresa deve verificare, per ciascun veicolo:
- targa e titolo di disponibilità;
- massa massima complessiva;
- categoria ambientale;
- periodo di effettivo utilizzo;
- chilometri percorsi;
- quantità di gasolio attribuita;
- eventuali cessioni, acquisizioni o sostituzioni intervenute nel trimestre.
Particolare attenzione deve essere riservata ai mezzi entrati o usciti dalla flotta durante il periodo. Anche i dati del contachilometri devono essere coerenti con le quantità dichiarate e con il limite massimo previsto.
Fatture e carte carburante
Gli acquisti devono essere supportati da documentazione fiscalmente valida. Occorre quindi controllare le fatture elettroniche e i rendiconti delle carte carburante, verificando che siano intestati correttamente all’impresa e riferibili ai consumi professionali.
Un prospetto interno aggiornato dovrebbe riportare, almeno, data del rifornimento, fornitore, quantità acquistata, veicolo interessato e documento fiscale di riferimento.
Quando una carta carburante viene utilizzata per più mezzi, è particolarmente importante disporre di una procedura che permetta di attribuire ogni operazione al veicolo corretto. Le quantità relative a mezzi esclusi o ad attività non agevolabili devono essere separate prima del calcolo.
Presentazione e utilizzo del credito
La dichiarazione viene predisposta attraverso gli strumenti messi a disposizione dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e trasmessa secondo le modalità telematiche previste.
Il credito riconosciuto può essere utilizzato in compensazione mediante modello F24, con il codice tributo previsto per il beneficio sul gasolio commerciale, oppure richiesto a rimborso secondo le regole applicabili.
Per il credito maturato nel 2026, l’utilizzo in compensazione deve avvenire entro il termine previsto dalla normativa; l’eventuale eccedenza non compensata può essere richiesta a rimborso nei successivi termini. Prima di utilizzare l’importo è comunque necessario verificare l’avvenuta acquisizione della dichiarazione e la disponibilità effettiva del credito.
Cosa fare da agosto a ottobre
Per arrivare preparati alla prossima scadenza, le imprese possono seguire quattro passaggi:
- aggiornare l’elenco dei veicoli ammessi;
- registrare periodicamente chilometri e litri consumati;
- controllare fatture e rendiconti delle carte carburante;
- verificare i dati prima dell’apertura della procedura di ottobre.
Il calendario da annotare è chiaro:
- 30 settembre 2026: conclusione del terzo trimestre di consumo;
- 1° ottobre 2026: apertura prevista della dichiarazione;
- 31 ottobre 2026: termine previsto per la presentazione.
Una documentazione ordinata consente di ridurre errori e tempi di lavorazione, oltre a rendere più semplice rispondere a eventuali controlli.
Contatti
Sede Provinciale: Via E. Torricelli 71/A - Zona Z.A.I., Verona
Telefono: 045 86 222 86
Email: categorie@artigianiverona.it / segreteria@artigianiverona.it