Il Senato ha approvato in via definitiva il 4 marzo 2026 il disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese, introducendo diverse disposizioni che incidono anche sulla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevista dal D.Lgs. 81/2008.
Le novità riguardano in particolare i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza, la formazione dei lavoratori, il lavoro agile e alcuni aspetti legati alle attrezzature di lavoro.
Modelli di organizzazione e gestione semplificati
La legge introduce procedure semplificate per l’adozione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza da parte delle micro, piccole e medie imprese.
Con l’inserimento del comma 5-ter all’articolo 30 del D.Lgs. 81/2008, viene stabilito che entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge l’INAIL dovrà:
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elaborare, d’intesa con le organizzazioni rappresentative di imprese e lavoratori, modelli semplificati di organizzazione e gestione per le PMI;
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individuare parametri chiari per l’applicazione a livello aziendale;
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supportare le imprese nell’adozione e nell’attuazione di tali modelli.
Formazione sulla sicurezza anche durante la CIG
La legge modifica l’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 prevedendo che la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza possa essere erogata anche durante i periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione sia di riduzione dell’orario di lavoro.
Inoltre, l’addestramento specifico potrà essere svolto anche tramite tecnologie di simulazione, in ambienti reali o virtuali.
Decadenza dal sostegno al reddito se si rifiuta la formazione
Un’altra novità riguarda i lavoratori sospesi che percepiscono un sostegno al reddito durante il rapporto di lavoro.
La legge prevede la decadenza dalla prestazione anche nel caso in cui il lavoratore:
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rifiuti di partecipare a un corso di formazione o riqualificazione;
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oppure non lo frequenti regolarmente senza giustificato motivo.
La misura si applica anche quando i corsi riguardano la salute e sicurezza sul lavoro.
Lavoro agile: informativa annuale e nuove sanzioni
La normativa interviene anche sulla disciplina della sicurezza nel lavoro agile.
Viene chiarito che l’adempimento dell’obbligo del datore di lavoro di consegnare almeno una volta all’anno al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza una informativa scritta sui rischi:
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generali;
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specifici legati allo smart working,
costituisce l’adempimento di tutti gli obblighi di sicurezza applicabili a questa modalità di lavoro, compresi quelli relativi all’utilizzo dei videoterminali.
È inoltre prevista una sanzione penale in caso di mancata consegna dell’informativa.
Carrelli elevatori: esonero dall’assicurazione obbligatoria
La legge introduce un esonero dall’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile per i carrelli elevatori non immatricolati utilizzati esclusivamente:
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all’interno di aree aziendali,
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stabilimenti,
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magazzini,
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depositi.
La deroga riguarda i veicoli destinati alla movimentazione di merci che operano in spazi non accessibili al pubblico.
Sono inoltre esonerati dall’obbligo di assicurazione:
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i veicoli utilizzati in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali, se coperti da altre polizze di responsabilità civile;
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le macchine agricole non immatricolate utilizzate in spazi non aperti al pubblico.
Piattaforme mobili elevabili soggette a verifica periodica
Infine, vengono inserite tra le attrezzature di lavoro soggette a verifica periodica anche:
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le piattaforme mobili elevabili;
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le piattaforme fuoristrada per operazioni in frutteto.
Queste attrezzature saranno sottoposte a verifica triennale, secondo quanto previsto dall’articolo 71 del D.Lgs. 81/2008 e dall’allegato VII, aggiornato dalla nuova norma.
La prima verifica dovrà essere effettuata dall’INAIL entro 45 giorni dalla richiesta del datore di lavoro; in caso di mancato intervento nei termini, sarà possibile rivolgersi ad altri soggetti pubblici o privati abilitati. Le verifiche successive potranno essere svolte da ASL, ARPA o soggetti autorizzati.
I verbali delle verifiche dovranno essere conservati dal datore di lavoro e messi a disposizione degli organi di vigilanza.