05/03/2026
PMI, approvata la legge annuale
PMI, approvata la legge annuale

Il Senato ha approvato in via definitiva il 4 marzo 2026 il disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese, introducendo diverse disposizioni che incidono anche sulla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevista dal D.Lgs. 81/2008.

Le novità riguardano in particolare i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza, la formazione dei lavoratori, il lavoro agile e alcuni aspetti legati alle attrezzature di lavoro.

Modelli di organizzazione e gestione semplificati

La legge introduce procedure semplificate per l’adozione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza da parte delle micro, piccole e medie imprese.

Con l’inserimento del comma 5-ter all’articolo 30 del D.Lgs. 81/2008, viene stabilito che entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge l’INAIL dovrà:

  • elaborare, d’intesa con le organizzazioni rappresentative di imprese e lavoratori, modelli semplificati di organizzazione e gestione per le PMI;

  • individuare parametri chiari per l’applicazione a livello aziendale;

  • supportare le imprese nell’adozione e nell’attuazione di tali modelli.

Formazione sulla sicurezza anche durante la CIG

La legge modifica l’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 prevedendo che la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza possa essere erogata anche durante i periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione sia di riduzione dell’orario di lavoro.

Inoltre, l’addestramento specifico potrà essere svolto anche tramite tecnologie di simulazione, in ambienti reali o virtuali.

Decadenza dal sostegno al reddito se si rifiuta la formazione

Un’altra novità riguarda i lavoratori sospesi che percepiscono un sostegno al reddito durante il rapporto di lavoro.

La legge prevede la decadenza dalla prestazione anche nel caso in cui il lavoratore:

  • rifiuti di partecipare a un corso di formazione o riqualificazione;

  • oppure non lo frequenti regolarmente senza giustificato motivo.

La misura si applica anche quando i corsi riguardano la salute e sicurezza sul lavoro.

Lavoro agile: informativa annuale e nuove sanzioni

La normativa interviene anche sulla disciplina della sicurezza nel lavoro agile.

Viene chiarito che l’adempimento dell’obbligo del datore di lavoro di consegnare almeno una volta all’anno al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza una informativa scritta sui rischi:

  • generali;

  • specifici legati allo smart working,

costituisce l’adempimento di tutti gli obblighi di sicurezza applicabili a questa modalità di lavoro, compresi quelli relativi all’utilizzo dei videoterminali.

È inoltre prevista una sanzione penale in caso di mancata consegna dell’informativa.

Carrelli elevatori: esonero dall’assicurazione obbligatoria

La legge introduce un esonero dall’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile per i carrelli elevatori non immatricolati utilizzati esclusivamente:

  • all’interno di aree aziendali,

  • stabilimenti,

  • magazzini,

  • depositi.

La deroga riguarda i veicoli destinati alla movimentazione di merci che operano in spazi non accessibili al pubblico.

Sono inoltre esonerati dall’obbligo di assicurazione:

  • i veicoli utilizzati in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali, se coperti da altre polizze di responsabilità civile;

  • le macchine agricole non immatricolate utilizzate in spazi non aperti al pubblico.

Piattaforme mobili elevabili soggette a verifica periodica

Infine, vengono inserite tra le attrezzature di lavoro soggette a verifica periodica anche:

  • le piattaforme mobili elevabili;

  • le piattaforme fuoristrada per operazioni in frutteto.

Queste attrezzature saranno sottoposte a verifica triennale, secondo quanto previsto dall’articolo 71 del D.Lgs. 81/2008 e dall’allegato VII, aggiornato dalla nuova norma.

La prima verifica dovrà essere effettuata dall’INAIL entro 45 giorni dalla richiesta del datore di lavoro; in caso di mancato intervento nei termini, sarà possibile rivolgersi ad altri soggetti pubblici o privati abilitati. Le verifiche successive potranno essere svolte da ASL, ARPA o soggetti autorizzati.

I verbali delle verifiche dovranno essere conservati dal datore di lavoro e messi a disposizione degli organi di vigilanza.