La Legge di Bilancio 2026 interviene sul Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006) apportando una modifica significativa all’articolo 188-bis, comma 3-bis, relativo al Sistema di tracciabilità dei rifiuti (RENTRI).
L’obiettivo dell’intervento normativo è quello di chiarire in modo puntuale quali siano i soggetti esclusi dall’obbligo di iscrizione e utilizzo del RENTRI, superando alcune incertezze interpretative emerse nella fase applicativa.
Con la nuova formulazione del comma 3-bis, vengono confermate le esclusioni già previste dal rinvio all’articolo 189, comma 3, e vengono inoltre individuate espressamente ulteriori categorie di soggetti non tenuti all’iscrizione.
In particolare, risultano esclusi dall’obbligo di iscrizione al RENTRI:
-
i Consorzi e i sistemi di gestione, sia individuali che collettivi, istituiti nel rispetto dei regimi di responsabilità estesa del produttore (EPR);
-
gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, con volume di affari annuo non superiore a 8.000 euro, sia per la produzione di rifiuti pericolosi sia non pericolosi;
-
i produttori di rifiuti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, iscritti nella categoria 2-bis dell’Albo nazionale gestori ambientali, restando tuttavia obbligati all’iscrizione come produttori, se previsto;
-
limitatamente ai rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che occupano non più di dieci dipendenti;
-
i soggetti che esercitano attività rientranti nei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 (ad esempio parrucchieri, estetisti e tatuatori) che producono rifiuti pericolosi, inclusi quelli identificati dal codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati;
-
i produttori di rifiuti pericolosi che non rientrano in un’organizzazione di ente o impresa.
La modifica normativa conferma quindi le esclusioni già previste in precedenza, in particolare per le imprese che producono esclusivamente rifiuti non pericolosi e che hanno fino a dieci dipendenti, e specifica ulteriormente l’ambito soggettivo di applicazione del RENTRI.
Le nuove esclusioni riguardano in modo esplicito i Consorzi operanti nei sistemi di recupero e riciclaggio soggetti a EPR, gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile e i produttori di rifiuti non organizzati in forma di impresa o ente, sia per i rifiuti pericolosi sia per quelli non pericolosi.
Resta infine confermato quanto già previsto dal D.M. 59/2023 per i produttori di rifiuti speciali pericolosi che trasportano i propri rifiuti ed sono iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 (categoria 2-bis): tali soggetti sono tenuti all’iscrizione al RENTRI in qualità di produttori.
La modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 rappresenta quindi un importante chiarimento per imprese e operatori, contribuendo a delimitare in modo più preciso gli obblighi connessi al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti.
COSA FARE SE NON RIENTRI TRA GLI ESCLUSI
Se la tua impresa è obbligata all'iscrizione al RENTRI, contattaci: saremo in grado di seguirti passo per passo sia nella prima iscrizione, sia nella gestione dei registri tramite il nuovo sistema!
Scopri il nostro servizio a questo link
Per informazioni o per richiedere un preventivo personalizzato, contattaci senza impegno:
Telefono: 045 8622286 – int. 2
Whatsapp: 329 2695509
Email: categorie@artigianiverona.it
Ufficio Ambiente: Domenico Urbano, tel. 045 8622286 – int. 5