
Con l’entrata in vigore del D.M. 59/2023, il nuovo sistema di tracciabilità digitale dei rifiuti – il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) – impone nuovi obblighi alle imprese, e chi non si adegua rischia sanzioni anche molto rilevanti.
Di seguito un quadro completo delle sanzioni amministrative previste, con particolare attenzione a iscrizione, registrazione, trasmissione dati e documenti obbligatori.
Mancata o irregolare iscrizione al RENTRI
Ai sensi dell’art. 258, commi 10, 11 e 12 del D.Lgs. 152/2006:
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Rifiuti non pericolosi: sanzione da 500 a 2.000 euro
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Rifiuti pericolosi: sanzione da 1.000 a 3.000 euro
In caso di iscrizione entro 60 giorni dalla scadenza prevista dal D.M. 04 aprile 2023, n. 59, la sanzione è ridotta a un terzo.
Altre sanzioni previste
Omessa iscrizione al RENTRI
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Da 500 a 2.000 euro per rifiuti non pericolosi
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Da 1.000 a 3.000 euro per rifiuti pericolosi
Compilazione errata o incompleta del registro di carico/scarico
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Da 2.000 a 10.000 euro per rifiuti non pericolosi
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Da 10.000 a 30.000 euro per rifiuti pericolosi
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Sono previste riduzioni per le imprese con meno di 15 dipendenti
Trasmissione tardiva o errata dei FIR digitali
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Sanzione amministrativa da 1.600 a 10.000 euro
Errori nei dati trasmessi via telematica
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Se riguardano dati rilevanti ai fini della tracciabilità, l’errore può essere trattato come violazione grave con possibile rilevanza penale
Mancato rispetto della vidimazione digitale
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Sanzione da 260 a 1.550 euro
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La compilazione non conforme può comportare una contestazione formale da parte degli organi di controllo
Trasporto di rifiuti senza formulario FIR
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Sanzione da 1.600 a 10.000 euro
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In caso di rifiuti pericolosi può applicarsi anche l’art. 483 del Codice Penale
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