
La legge di bilancio 2024 (legge 213/2023) ha introdotto l’obbligo per le imprese di stipulare una polizza assicurativa contro eventi catastrofali, come terremoti, alluvioni, frane e inondazioni.
Il successivo decreto-legge 39 del 29 marzo 2025 ha rinviato l’entrata in vigore dell’obbligo per alcune categorie, e il MIMIT (Ministero delle imprese e del made in Italy) ha fornito ulteriori chiarimenti tramite una serie di FAQ pubblicate il 2 aprile 2025.
SCADENZE DIFFERENZIATE
Le scadenze per l’adempimento sono state differenziate in base alla dimensione dell’impresa:
- Grandi imprese entro il giorno 31 marzo 2025;
- Medie imprese entro il giorno 1° ottobre 2025;
- Micro e piccole imprese entro il giorno 1° gennaio 2025.
CHI E' OBBLIGATO
L’obbligo riguarda tutte le imprese iscritte al Registro delle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia.
Sono escluse:
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Le imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c., già soggette a un diverso regime mutualistico;
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I beni costruiti in modo abusivo o non sanato;
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I beni in costruzione, che non costituiscono immobilizzazioni materiali ai sensi dell’art. 2424 c.c.
CHE COSA DEVE COPRIRE LA POLIZZA
La copertura assicurativa deve riguardare i beni materiali iscritti nello stato patrimoniale dell’impresa, in particolare:
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Terreni e fabbricati;
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Impianti e macchinari;
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Attrezzature industriali e commerciali.
Non è necessario stipulare una nuova polizza per beni già coperti da assicurazione contro eventi catastrofali, anche se assicurati da soggetti diversi dall’impresa che li utilizza.
In caso di beni utilizzati in affitto, leasing o altre forme contrattuali, l'obbligo di assicurazione ricade comunque sull’impresa che ne detiene la disponibilità e li utilizza nell’ambito della propria attività, salvo che siano già assicurati dal proprietario o concedente.
CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATA STIPULA
Il mancato rispetto dell’obbligo non comporta sanzioni pecuniarie dirette, ma ha effetti indiretti rilevanti in merito all’accesso ai contributi pubblici. In particolare, l’art. 1, comma 102, della legge n. 213/2023 prevede che dell’inadempimento “si debba tener conto” nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche. Tale disposizione, però, non è autoapplicativa: il MIMIT ha chiarito che è la singola Amministrazione titolare della misura di sostegno o agevolazione a dover emanare un provvedimento attuativo in cui specifica le modalità con cui intende applicare l’esclusione legata alla mancata stipula della polizza catastrofale. Le conseguenze sull’accesso agli incentivi scatteranno solo a partire dalla pubblicazione di tale provvedimento attuativo da parte del Ministero o ente competente.
Per quanto riguarda le proprie misure, il MIMIT ha già dichiarato l’orientamento a precludere l’accesso agli incentivi alle imprese inadempienti, precisando che tale disposizione sarà efficace solo per le domande presentate dopo la data di entrata in vigore del provvedimento attuativo e non ha quindi carattere retroattivo. In sintesi, le agevolazioni ottenute prima del termine previsto dal decreto-legge 39/2025 non sono soggette a revoca per mancata assicurazione.
ALTRI CHIARIMENTI DEL MIMIT
Tra le risposte fornite dal ministero nei chiarimenti del 2 aprile:
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I beni gravati da abuso edilizio non devono essere assicurati.
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I beni in costruzione non rientrano tra quelli soggetti all’obbligo.
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Gli studi legali iscritti al Registro delle imprese sono soggetti all’obbligo.
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I veicoli iscritti al PRA non rientrano tra i beni da assicurare.
ANTICIPAZIONI DELL'INDENNIZZO
La legge 40/2025 prevede che, in caso di dichiarazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, le imprese assicurate possano richiedere un’anticipazione pari al 30% dell’indennizzo stimato. Per farlo è necessario allegare una perizia asseverata redatta da un tecnico abilitato.