Nuova Normativa "Patente a Crediti" per le Imprese: Cosa Cambia dal 1° Ottobre 2024
Dal 1° ottobre 2024, entrerà in vigore una nuova normativa destinata a rivoluzionare le regole per le imprese e i lavoratori che operano nei cantieri edili temporanei o mobili. Introdotta con la Legge n. 56 del 29 aprile 2024, questa riforma impone l’obbligo della "patente a crediti" a tutte le imprese, con o senza dipendenti, che lavorano nei cantieri. Il mancato adeguamento potrà comportare sanzioni economiche e, nei casi più gravi, conseguenze penali.
Cos’è la Patente a Crediti?
La patente a crediti rappresenta un nuovo sistema di qualificazione obbligatoria per le imprese e i lavoratori autonomi che svolgono attività all'interno dei cantieri. Tale sistema prevede l’acquisizione di crediti necessari per mantenere l’abilitazione a lavorare. I crediti potranno essere ottenuti tramite percorsi formativi e aggiornamenti professionali, volti a garantire la sicurezza e la competenza operativa all’interno del cantiere.
Chi è coinvolto?
La nuova normativa si applica a tutte le imprese che operano nei settori dell’edilizia, degli impianti, della metalmeccanica e del legno-arredo, e include anche attività di risanamento, installazione di impianti, interventi di posa di elementi decorativi e strutturali. Persino le imprese di pulizia incaricate della sistemazione post-cantiere sono coinvolte dall’obbligo.
Come ottenere la Patente a Crediti
Per ottenere la patente a crediti, le imprese dovranno seguire un iter presso il Ministero del Lavoro, il quale fornirà le linee guida su come accumulare i crediti necessari. Sarà fondamentale seguire corsi di formazione specifici e mantenere un aggiornamento continuo per restare conformi alla normativa. Inoltre, il sistema prevede la possibilità di recuperare crediti in caso di mancanza o di ottenere crediti aggiuntivi per specifiche competenze.
Le Sanzioni
Le imprese che non si adegueranno entro il 1° ottobre 2024 rischiano sanzioni economiche a partire da 6.000 euro. Inoltre, per le aziende che tenteranno di aggirare i requisiti o falsificare le documentazioni necessarie, la legge prevede anche ripercussioni penali.
Prepararsi al Cambiamento
Con l’approssimarsi della scadenza del 1° ottobre, è fondamentale che le imprese si adeguino rapidamente. La partecipazione a eventi formativi come il seminario può rappresentare un'ottima opportunità per ottenere chiarimenti e supporto. La nuova normativa rappresenta una sfida significativa, ma con le giuste informazioni e l’adeguata preparazione, è possibile garantire la continuità lavorativa senza intoppi.
AUTOCERTIFICAZIONE VALIDA FINO AL 31 OTTOBRE 2024
In mancanza di una modulistica di legge,
In fase di prima applicazione, per le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantieri attivi, occorre presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008, laddove richiesti dalla normativa vigente.
L'Associazione ha predisposto un servizio di assistenza agli associati chiamando lo 045 86 222 86.
Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data. A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
CHE COSA SERVE PER ESSERE IN REGOLA
Per il rilascio della patente è richiesto il possesso dell’iscrizione alla Camera di commercio; l’adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008; il possesso del Documento unico di regolarità contributiva in corso di validità; del Documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente; della certificazione di regolarità fiscale nei casi previsti dalla normativa vigente; l’avvenuta designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Il riferimento ai “casi previsti dalla normativa vigente”, è dovuto al fatto che non tutti i requisiti sono richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati: a titolo d’esempio il DVR non è richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori. L’iscrizione alla Camera di commercio, il possesso del DURC e della certificazione di regolarità fiscale è attestato con autocertificazione, mentre gli adempimenti formativi, il possesso del DVR e la designazione del RSPP è attestato con dichiarazioni sostitutive.
Le imprese e i lavoratori stranieri
Le imprese e i lavoratori autonomi stranieri devono presentare al portale Inl l’autocertificazione del possesso del documento equivalente alla patente a crediti (Paesi UE) o attestante il riconoscimento dello stesso secondo la legge italiana (Paesi extra UE); in alternativa devono richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani.
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Cosa si rischia:
Arrivano dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro le prime indicazioni operative sul decreto legislativo 12 luglio 2024 n. 103 recante “ Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all’articolo 27, comma 1, della Legge 5 agosto 2022 , n. 118 “.
Il decreto, in vigore dal 2 agosto, prevede diverse novità in materia di ispezione e vigilanza sia per quanto riguarda la programmazione delle attività di ciascuna amministrazione, sia in termini di sanzionabilità di condotte che violano alcune disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale.
La nota n. 1357/2024 offre quindi una disamina completa delle disposizioni destinate ad incidere sulle attività di pertinenza dell’ Ispettorato. La nota precisa innanzitutto che le previsioni contenute nel decreto possano trovare applicazione con riferimento agli illeciti accertati a partire dalla data 2 agosto, anche se riferiti a condotte poste in essere precedentemente
Nuovo provvedimento di “ diffida amministrativa “ ( art. 1 e 6 ) – Con il DLgs. 12 luglio 2024 n. 103 viene introdotto il nuovo provvedimento della diffida amministrativa , un atto diverso dalla diffida accertativa di cui all’art. 13 del DLgs. n. 124/2024, prodromico alla contestazione degli illeciti oggetto di accertamento , da intendersi quale “invito, contenuto nel verbale di ispezione, rivolto dall’accertatore al trasgressore e agli altri soggetti di cui all’articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa”.
Presupposti normativi del provvedimento ( art. 6 ) - La diffida amministrativa troverà applicazione nelle ipotesi in cui si rivengano tutti i presupposti normativi, come elencato di seguito :
- esistenza di violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria (Legge n. 689/1981);
- la sanzione amministrativa non deve prevedere un importo massimo superiore a 5.000 euro. Resta quindi esclusa dall’applicazione della diffida amministrativa la maxi-sanzione per lavoro “nero” e tutte quelle sanzioni prive di un limite massimo perché proporzionali alla durata della violazione (ad esempio le sanzioni previste dall’art. 15, c. 4, Legge n. 68/99 in materia di collocamento obbligatorio );
- la violazione, sanabile, deve essere stata accertata per la prima volta nell’arco di un quinquennio. E’ esclusa la diffida amministrativa quando il personale ispettivo abbia accertato nei cinque anni precedenti la medesima o altra violazione in materia di lavoro o legislazione sociale soggetta a diffida ;
- la violazione deve essere materialmente sanabile. L’INL al riguardo chiarisce che la diffida amministrativa non trova applicazione per quelle violazioni “per le quali l’interesse giuridico tutelato non è più recuperabile” come avviene nel caso di violazione delle disposizioni in materia di orario e tempi di lavoro;
- la diffida amministrativa non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Tale formulazione – precisa l’ Ispettorato – non va intesa in senso restrittivo e pertanto non deve essere limitata alle sole disposizioni del TU in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- Nello stesso ambito di cui al precedente punto, l’ Ispettorato precisa che la diffida amministrativa può trovare applicazione alle violazioni amministrative di carattere documentale, come quelle legate alla redazione del Libro Unico del Lavoro ( LUL ) , non ricollegabili alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro , purchè non si riferiscano a più di 10 lavoratori ovvero a un periodo superiore a 12 mesi in quanto è prevista una sanzione massima superiore a 5.000 euro;
- la sanzione prevista in relazione alla condotta accertata non deve essere espressione dell’adempimento a vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dal diritto internazionale. La diffida amministrativa non è pertanto applicabile, ad esempio, in relazione alla violazione degli obblighi di comunicazione al lavoratore delle informazioni in materia di trasparenza del contratto di lavoro come previsto dal DLgs. n. 152/1997, come modificato dal Dlgs n. 104/2022.
Adozione del provvedimento ( art. 6 ) – Una volta accertata la sussistenza dei presupposti normativi, l’ ispettore provvede a diffidare l’interessato a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell'illecito amministrativo entro un termine non superiore a venti giorni dalla data della notificazione dell'atto di diffida.
- in caso di ottemperanza, il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze sanate, senza addebito sanzionatorio.
- in caso di mancata ottemperanza alla diffida entro il termine indicato, il personale ispettivo procederà direttamente a contestare l’illecito entro novanta giorni dall’accertamento ai sensi dell' art. 14 della L. n. 689/1981.
Come si vedrà in seguito, il mancato adempimento alla diffida ovvero l’accertamento di altre violazioni di obblighi o adempimenti, che riguardano fra l’altro la tutela la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, comportano la revoca del nuovo Report certificativo di cui all'art. 3 del presente Decreto, ove rilasciato all'operatore economico.
Errore scusabile ( art. 6 ) – Per alcune violazioni di carattere formale, connotate da una scarsa gravità, il Decreto introduce il concetto di “ errore scusabile “ col quale il datore di lavoro, sottoposto a controllo, non è ritenuto responsabile se le violazioni sono commesse per errore sul fatto non determinato da colpa, a condizione che non ledano l’interesse pubblico e vengano sanate entro i termini prestabiliti.
Semplificazione amministrativa : Censimento dei controlli ( art. 2 ) – Il decreto prevede da parte delle Pubbliche Amministrazioni l’ attivazione di procedure volte ad eliminare la sovrapposizione e la duplicazione dei controlli attraverso :
- Schema standardizzato per il censimento dei controlli e successiva pubblicazione dei dati raccolti nei propri siti istituzionali per la condivisione con le altre Pubbliche Amministrazioni ;
- Entro il 30 giugno 2025 ciascuna PA dovrà effettuare una ricognizione dei controlli operati nell'ultimo triennio ;
- Entro il 30 ottobre 2025 la Funzione Pubblica dovrà redigere, e aggiornare con cadenza triennale, un quadro di sintesi dei controlli al fine di individuare aree di sovrapposizione e duplicazione tra i controlli svolti a diversi livelli amministrativi.
Nuovi criteri per la programmazione ( art. 3 e 4 ) – Il decreto predispone nuovi strumenti mirati a garantire una maggiore efficienza dell’attività di vigilanza :
Viene istituito un sistema di identificazione e gestione del rischio riferito ad ambiti omogeni che vanno dalla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro , alla protezione ambientale e all’igiene e salute pubblica. Le aziende potranno, su base volontaria, richiedere la certificazione del proprio livello di rischio dell’attività svolta mediante rilascio di un Report certificativo per ambiti omogenei;
Al fine di rendere più efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche ed evitare duplicazioni e sovrapposizioni, nonché programmare l’attività ispettiva in ragione del profilo di rischio, viene istituito i fascicolo informatico di impresa che andrà alimentato anche con i dati raccolti con le liste di conformità gestite dall’ Ispettorato.
Le amministrazioni che svolgono funzioni di controllo, prima di avviare le attività di vigilanza sono ora tenute a consultare e alimentare con gli esiti dei controlli il fascicolo tenuto dalle Camere di Commercio. Le PA non potranno richiedere la produzione di documenti e informazioni già disponibili nel fascicolo informatico o comunque in loro possesso. La disposizione deve ritenersi immediatamente operativa qualora tali documenti e informazioni siano effettivamente disponibili per l’INL.
Principi generali del procedimento di controllo ( art. 5 ) – Il decreto introduce alcuni principi informatori sui controlli alle imprese. Viene precisato che non appare sostanzialmente applicabile agli accertamenti di competenza dell’INL la previsione secondo cui le Amministrazioni sono tenute a fornire, prima di un accesso nei locali aziendali, l’elenco della documentazione necessaria alla verifica ispettiva. Ricorda l’Ispettorato che da tale obbligo sono, infatti, esonerate tutte le iniziative delle Amministrazioni che hanno esigenze di ricorrere ad accessi ispettivi “imprevisti o senza preavviso”, esigenze che ricorrono pressoché ogni volta l’Ispettorato avvii una attività di vigilanza sia in materia lavoristica, sia in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Va da sé, infatti, che l’eventuale richiesta di documentazione alle imprese prima di un qualsiasi accesso ispettivo ne vanificherebbe l’efficacia.