
Reverse charge e modalità di fatturazione per le cessioni di gas
L'Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto del 12 agosto scorso, ha affrontato la questione del reverse charge e degli aumenti nel prezzo dell'energia fatturati prima del 2015. È stato innanzitutto ricordato che l'articolo 17, sesto comma, lettera d-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'articolo 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede, a partire dal 2015, l'applicazione dell'IVA con il meccanismo dell'inversione contabile (c.d. "reverse charge") alle «cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, lettera a)».
In particolare, l'articolo 7-bis, comma 3, del decreto IVA stabilisce che:
- Le cessioni di gas attraverso un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o una rete connessa a tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento si considerano effettuate nel territorio dello Stato:
- a) quando il cessionario è un soggetto passivo rivenditore stabilito nel territorio dello Stato. Per soggetto passivo rivenditore si intende un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all'acquisto di gas, di energia elettrica, di calore o di freddo è costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile;
- b) quando il cessionario è un soggetto diverso dal rivenditore, se i beni sono usati o consumati nel territorio dello Stato. Se la totalità o parte dei beni non è di fatto utilizzata dal cessionario, limitatamente alla parte non usata o non consumata, le cessioni anzidette si considerano comunque effettuate nel territorio dello Stato quando sono poste in essere nei confronti di soggetti, compresi quelli che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professioni, stabiliti nel territorio dello Stato. Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni poste in essere nei confronti di stabili organizzazioni all'estero, per le quali sono effettuati gli acquisti da parte di soggetti domiciliati o residenti in Italia.
In altre parole, l'applicazione dell'imposta secondo il meccanismo dell'inversione contabile, prorogato fino al 31 dicembre 2026 dalla Direttiva 2022/890/UE e recepita in Italia con il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, comporta che, in deroga alle regole ordinarie, gli obblighi relativi all'applicazione dell'IVA siano adempiuti dal soggetto passivo cessionario o committente, anziché dal cedente o prestatore.
Pertanto, qualora, per effetto dell'"aggiornamento dei prezzi relativi all'energia ceduta", si verifichi una variazione in aumento della base imponibile delle cessioni di energia elettrica già effettuate nel periodo precedente al 2015, i maggiori "compensi ricevuti" ad integrazione di quelli già percepiti prima del 2015 dovranno essere fatturati ordinariamente, addebitando l'IVA in rivalsa, poiché in origine non sono state emesse fatture in regime di inversione contabile.
In definitiva, il regime di "reverse charge" non si applica a note di credito riferite a fatture emesse anteriormente all'entrata in vigore del regime di inversione contabile.