Con l'entrata in vigore del RENTRI, il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei RIfiuti, nei prossimi mesi sarà necessario adeguarsi ad una serie di obblighi.
Casartigiani Verona, in collaborazione con Eco Studio 2000 di Domenico Urbano, vi fornirà le indicazioni utili per restare sempre informati in modo puntuale su novità e scadenze previste.
Iniziamo quindi con la parte prima, dedicata al periodo transitorio tra attuale gestione e RENTRI.
IL PERIODO TRANSITORIO
Con l’entrata in vigore del Decreto 4 aprile 2023, n. 59, è stato introdotto il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti e il registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), ai sensi dell’articolo 188-bis del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152.
La data a cui fare riferimento è quella del 13.02.2026, entro la quale tutti i soggetti interessati dovranno essere iscritti al Sistema, aver effettuato il pagamento del relativo contributo ed essere operativi nella registrazione del nuovo registro cronologico dei rifiuti.
Ricordiamo che la registrazione all’interno del suddetto registro riguarda tutte le imprese che producono rifiuti pericolosi di qualsiasi dimensione, e tutte le imprese aventi più di 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi.
CHI E QUANDO
Di seguito riepiloghiamo le scadenze per ogni tipo di produttore.
Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti
- PERIODO DI ISCRIZIONE AL RENTRI: Dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025;
- PERIODO DI ADOZIONE DEI NUOVI MODELLI DI FIR E REGISTRO: Dal 13 febbraio 2025;
- PERIODO DI OBBLIGO DI TENUTA REGISTRO IN FORMATO DIGITALE: Dal 13 febbraio 2025;
- PERIODO DI OBBLIGO DI EMISSIONE FIR IN FORMATO DIGITALE: Dal 13 febbraio 2026;
Enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti
- PERIODO DI ISCRIZIONE AL RENTRI: Dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025;
- PERIODO DI ADOZIONE DEI NUOVI MODELLI DI FIR E REGISTRO: Dal 13 febbraio 2025;
- PERIODO DI OBBLIGO DI TENUTA REGISTRO IN FORMATO DIGITALE: Dalla data di iscrizione al RENTRI;
- PERIODO DI OBBLIGO DI EMISSIONE FIR IN FORMATO DIGITALE: Dal 13 febbraio 2026;
Tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1 (quindi anche con meno di 10 dipendenti)
- PERIODO DI ISCRIZIONE AL RENTRI: Dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026;
- PERIODO DI ADOZIONE DEI NUOVI MODELLI DI FIR E REGISTRO: Dal 13 febbraio 2025;
- PERIODO DI OBBLIGO DI TENUTA REGISTRO IN FORMATO DIGITALE: Dalla data di iscrizione al RENTRI;
- PERIODO DI OBBLIGO DI EMISSIONE FIR IN FORMATO DIGITALE: Dal 13 febbraio 2026.
IL REGISTRO TRANSITORIO
Dalla data del 13.02.2025, l’attuale registro cartaceo dei rifiuti non sarà più utilizzabile più: significa che lo stesso non andrà né acquistato né vidimato; al suo posto, dovrà venire utilizzato un registro “transitorio”, che farà da ponte dall’attuale gestione cartacea alla prossima gestione digitale.
Questo nuovo (e transitorio) Registro cronologico di carico/scarico andrà utilizzato fino alla data di iscrizione al RENTRI (vedi tabella precedente), mediante stampa di un format ufficiale, compilato, e vidimato in Camere di Commercio.
Al momento dell’iscrizione al RENTRI, poi, il registro temporaneo terminerà il suo breve periodo di vita e si passerà direttamente alla gestione digitale, quindi utilizzando il RENTRI vero e proprio.
MODALITA’ DI ACCESSO
Consigliamo i nostri Associati di non farsi trovare impreparati sulle modalità di accesso al sistema RENTRI, e di provvedere tempestivamente qualora non ne siano ancora in possesso di dotarsi degli strumenti di autenticazione elettronica che è lo strumento di riconoscimento per accedere ai servizi on line.
Di conseguenza, consigliamo alle aziende di appropriarsi di uno dei seguenti strumenti di autenticazione e di accesso alla pubblica amministrazione, in quanto già da settembre 2024 saranno necessari al fine di scaricare il format del registro cronologico dei rifiuti (quello transitorio, per capirci), che andrà stampato e vidimato in CCIAA:
1) SPID (sistema pubblico di identità digitale);
2) CNS (carta nazionale dei servizi);
3) CIE (carta di identità elettronica).
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