
Con il Decreto Direttoriale n. 62 del 2 luglio 2024, il Ministero del Lavoro ha ufficializzato il 53° elenco dei soggetti abilitati a effettuare le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, in conformità all'articolo 71, comma 11, del Dlgs 81/2008.
MODIFICHE E NUOVE ISCRIZIONI
Il decreto stabilisce che, a partire dal 2 luglio 2024, le abilitazioni delle seguenti società sono state modificate:
AVAL s.r.l.
CERVINO s.r.l.
VERIFICHE s.r.l.
Le abilitazioni sono state rinnovate per 5 anni, dalla data di scadenza delle precedenti, per:
D s.r.l.
VECOS Italia s.r.l.
Inoltre, è stata iscritta per la prima volta la società:
DEKRA Testing and Certification s.r.l.
Questo nuovo elenco, che sostituisce il precedente 52° elenco del 10 giugno 2024, è stato adottato ai sensi del punto 3.7 dell’Allegato III al D.I. 11 aprile 2011.
OBBLIGO DI VERIFICA DELLE ATTREZZATURE
Le attrezzature di lavoro a maggior rischio di incidenti, indicate nell'allegato VII del Dlgs 81/2008, devono essere sottoposte a verifica. Tra queste attrezzature ci sono, ad esempio:
- Scale aeree a inclinazione variabile
- Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne
- Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 chilogrammi non azionati a mano, sia mobili che trasferibili
Secondo l’articolo 71, comma 11, del Dlgs 81/2008 e successive modifiche, tali verifiche sono a carico dei datori di lavoro per garantire la sicurezza e l'efficienza delle attrezzature. La frequenza delle verifiche è specificata nel decreto 11 aprile 2011.
Nota Bene:
La prima verifica deve essere richiesta all'INAIL, che ha 45 giorni per effettuarla. Se il termine non viene rispettato, il datore di lavoro può rivolgersi ad altri soggetti abilitati, verificandone la presenza nell'elenco più recente.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tramite la Commissione, può verificare periodicamente, entro il quinquennio di validità dell'iscrizione, la permanenza dei requisiti di idoneità dei soggetti abilitati.
ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI ABILITATI
I soggetti abilitati devono:
- Rispettare i termini previsti dal D.I. 11 aprile 2011
- Tenere un registro informatizzato con copie dei verbali delle verifiche effettuate e i dati richiesti dal punto 4.2 dell’Allegato III al D.I. 11 aprile 2011, da trasmettere trimestralmente per via telematica al soggetto titolare della funzione
- Conservare tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica per almeno dieci anni
- Comunicare preventivamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto, previa approvazione della Commissione
All'atto della richiesta di iscrizione negli elenchi regionali, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del D.I. 11 aprile 2011, i soggetti abilitati devono fornire l’organigramma generale (Allegato I, punto 1, lettera d), comprendente l’elenco dei verificatori, il responsabile tecnico e il suo sostituto. Devono inoltre notificare tutte le variazioni intervenute.