06/06/2024
Decreto SALVA CASA pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Decreto SALVA CASA pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Il Decreto-Legge 29 maggio 2024, n. 69, noto come “Decreto Salva Casa”, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2024 ed è entrato in vigore il 30 maggio.

 

Questo provvedimento introduce significative semplificazioni in ambito edilizio e urbanistico, modificando il Testo Unico dell’edilizia (DPR 6 giugno 2001, n. 380) e facilitando le attività di compravendita, riqualificazione, recupero e rigenerazione edilizia, oltre alla regolarizzazione delle “lievi difformità edilizie”.

 

DESTINAZIONE D'USO (Art. 23 ter)
Il Decreto permette il mutamento della destinazione d’uso all’interno delle singole unità immobiliari senza necessità di opere, purché rimangano nella stessa categoria funzionale e rispettino le normative settoriali. Le amministrazioni comunali possono stabilire specifiche condizioni. È consentito anche il cambio di destinazione d’uso senza opere tra categorie funzionali per unità immobiliari situate in zone A, B e C (art. 2 del DM 2 aprile 1968, n. 1444) o equivalenti definite dalle leggi regionali, con eventuali condizioni specifiche imposte dagli strumenti urbanistici comunali.

 

EDILIZIA LIBERA (Art. 6)
Tra gli interventi di edilizia libera sono incluse le vetrate Panoramiche Amovibili, anche per porticati interni all’edificio, e le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, come tende a pergola, purché non creino spazi chiusi stabili e non siano visivamente disarmoniche.

 

TOLLERANZE COSTRUTTIVE (Art. 34-bis)

Le nuove norme stabiliscono che gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, con lievi difformità nelle misure come altezza, distacchi, cubatura e superficie coperta, non costituiscono violazioni edilizie se contenute entro i seguenti limiti:

- 2% per unità immobiliari con superficie utile superiore a 500 m²;
- 3% per unità immobiliari tra 300 e 500 m²;
- 4% per unità immobiliari tra 100 e 300 m²;
- 5% per unità immobiliari inferiori a 100 m².

Sono tollerate esecuzioni minori, mancata realizzazione di elementi non strutturali, irregolarità nei muri e nelle aperture interne, nonché errori progettuali corretti in cantiere.

 

DOPPIA CONFORMITA' (Art. 36-bis comma 1)
Il decreto modifica la “doppia conformità”, ora richiesta solo per i casi più rilevanti. Le difformità parziali possono essere sanate se conformi alla normativa urbanistica vigente al momento della domanda e alla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione.

 

TEMPISTICHE DI RILASCIO (Art. 36 bis comma 6)
La regola del silenzio rigetto viene sostituita dal silenzio assenso:

- 45 giorni per il permesso in sanatoria;
- 30 giorni per la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Per immobili soggetti a vincolo paesaggistico, i termini possono estendersi fino a 180 giorni.

 

STATO LEGITTIMO DELL'IMMOBILE (Art. 9 bis comma 1 bis)
Per dimostrare lo stato legittimo di un immobile sarà sufficiente presentare il titolo dell’ultimo intervento edilizio, anche in sanatoria, riducendo gli oneri amministrativi.

 

STRUTTURE RIMOVIBILI
Il Decreto permette la permanenza delle strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali e educative durante l’emergenza Covid-19, in deroga al vincolo temporale del DPR n. 380 del 2001, se vi sono comprovate esigenze che ne dimostrano la necessità.

Questo provvedimento mira a semplificare e regolarizzare numerosi aspetti dell’edilizia, agevolando proprietari e operatori del settore.