06/05/2024
PATENTE A CREDITI: convertito in legge il DL 19/2024
PATENTE A CREDITI: convertito in legge il DL 19/2024

La conversione in legge del Decreto-Legge 19/2024 ha introdotto importanti cambiamenti nel sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, ponendo maggiore attenzione sulla sicurezza nei cantieri attraverso l'implementazione della patente a crediti.

 

La conversione in legge del Decreto-Legge 19/2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 30 aprile 2024, ha portato significative modifiche al sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, introducendo la cosiddetta "patente a crediti". Questa nuova normativa, parte integrante del pacchetto sicurezza sul lavoro, ha lo scopo di rafforzare la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, richiedendo l'ottenimento di una patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano in tali contesti a partire dal 1° ottobre 2024.

La legge di conversione stabilisce che le imprese e i lavoratori autonomi che svolgono attività nei cantieri temporanei o mobili, escluse le forniture o prestazioni di natura intellettuale, devono possedere la patente a crediti. Tuttavia, sono esentati da tale requisito le imprese già in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, ai sensi del codice dei contratti pubblici.

Per ottenere la patente, è necessario soddisfare alcuni requisiti, tra cui l'iscrizione alla camera di commercio, l'adempimento degli obblighi formativi previsti dalla normativa vigente, il possesso dei documenti di regolarità contributiva, di valutazione dei rischi e di regolarità fiscale, nonché la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dove richiesto dalla legge.

Il possesso dei requisiti è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Tuttavia, è consentito lo svolgimento delle attività in attesa del rilascio della patente, salvo diversa comunicazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

La patente a crediti viene rilasciata in formato digitale e viene assegnata inizialmente con un punteggio di trenta crediti, consentendo l'operatività nei cantieri temporanei o mobili con un punteggio di almeno quindici crediti. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, individua i criteri per l'attribuzione di crediti ulteriori e le modalità di recupero dei crediti decurtati.

I crediti della patente subiscono decurtazioni in base alle violazioni accertate nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi. Le violazioni sono dettagliatamente elencate in un allegato, e la decurtazione dei crediti avviene secondo una scala di punizioni proporzionale alla gravità della violazione.

 

Riprendiamo il contenuto di questo nuovo allegato che contiene le “fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente di cui all’articolo 27”:

- Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi: 5
- Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione: 3
- Omessi formazione e addestramento: 2
- Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile: 3
- Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza: 3
- Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto: 2
- Mancanza di protezioni verso il vuoto: 3
- Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno: 2
- Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 2
- Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 2
- Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale): 2
- Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo: 2
- Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto: 1
- Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28: 3
- Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche: 3
- Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101: 3
- Omessa valutazione del rischio di annegamento: 2
- Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie: 2
- Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi: 3
- Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177: 1
- Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 1
- Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 2
- Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 3
- Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n.12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 4